Art. 5.
(Registro nazionale delle associazioni e dei circoli enogastronomici riconosciuti).

      1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Registro nazionale delle associazioni e dei circoli enogastronomici riconosciuti.
      2. L'iscrizione al Registro spetta alle associazioni e ai circoli enogastronomici riconosciuti ai sensi degli articoli 2 e 3. L'iscrizione può essere revocata solo se viene meno uno dei requisiti per il riconoscimento di cui al citato articolo 2.
      3. L'iscrizione al Registro è condizione e presupposto per essere ammessi al godimento di ogni beneficio, ausilio o sovvenzione previsti dalla presente legge, nonché per la fruizione di ogni ulteriore contributo pubblico previsto dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.